Diritto Civile
Danno causato dallo scivolo situato nella villa comunale.
Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2009, n. 20415,
Incontroverso che l'evento dannoso occorso alla ricorrente. è stato cagionato dallo scivolo situato
nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente
che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del
predetto gioco da parte della ricorrente, salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in
lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune
dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle
persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della ricorrente ha interrotto il nesso
causale tra lo scivolo e l'amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha
provocato, e che di conseguenza l'evento non era evitabile mediante l'adozione di opportune
cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari
sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente
Tar Lazio-Roma, sez. IIIquater, 12 settembre 2009, n. 8650 ,
Iscritta nell’elenco istituito ex articolo 137 del D. Lgs. n. 206 del 2005 presso il Ministero delle attività produttive, il Movimento di difesa del cittadino opera, ex articolo, 2 lettera g) del suo Statuto, per “la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone.” Agendo la medesima, nel caso di specie, avverso un atto, come il provvedimento del Ministro del lavoro adottato il 16 dicembre 2008, indirizzato ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano –teso a garantire un’uniformità di azione nel campo dell’assistenza sanitaria da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private prevedendo, nello specifico, l’obbligatorietà di assicurare sempre la nutrizione e l’alimentazione nei confronti delle persone in Stato Vegetativo Persistente e quindi anche contro la volontà espressa in senso contrario; e destinato, quindi, ad incidere direttamente sulle prestazioni che riguardano il malato che ne resta immediatamente coinvolto, lo stesso deve ritenersi rientrante nell’ ipotesi contemplata nella lettera g) prima esposta. Ne consegue che l’associazione ricorrente risulta titolare della legittimazione ad agire.
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